Parrocchia San Lorenzo Maiorano in Cattedrale - Manfredonia
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Liturgia

Definizione giuridica del ministro straordinario  
dell'eucaristia: identità e competenze

Da qualche anno si sente sempre più frequentemente parlare di “ministero straordinario dell’Eucaristia”, ancorché nel parlare comune non si sia ancora ben chiarita la sua identità ed i relativi contorni giuridici e liturgici che caratterizzano tale figura. Chi è allora il ministro straordinario dell’Eucaristia? In cosa consiste la sua “straordinarietà”? Quali le sue competenze? Questo breve saggio si pone l’obiettivo di dare una risposta sintetica ma quanto più possibile completa, almeno dal punto di vista giuridico, ai quesiti testé posti. Due precisazioni propedeutiche appaiono fondamentali per la comprensione dell’argomento. La prima rimanda alle origini storiche di questo ministero, la seconda al concetto stesso di
ministerialità come intesa nella Chiesa post-conciliare [1].  Dal punto di vista storico e liturgico, pensare che la figura del ministro straordinario dell’Eucaristia, sia un portato degli anni recenti è un grave errore. Invero fin dal II secolo d.C. la storia della Chiesa conosce dei fedeli laici con il compito di conservare presso sé e di distribuire la Santa Comunione come viatico per i fratelli in punto di morte. Questa necessità, come si comprende facilmente, era strettamente connessa con i tempi: le comunità cristiane di allora erano di piccole dimensioni, sparse in vasti territori, indifese e sovente vittime di atroci persecuzioni perpetrate dai pagani. In questo quadro, si comprende come colui che si fosse trovato in incipiente pericolo di morte, voleva accostarsi per l’ultima volta all’Eucarestia in forma di viatico [2]. Da queste necessità nacque in origine la figura del ministro straordinario della Comunione (anche se in forme non istituzionalizzate), cioè del fedele laico incaricato di questo importantissimo compito [3]. La seconda precisazione, riguarda invece il concetto stesso di “ministerialità” nella Chiesa. “Ministro”, contrariamente rispetto al comune linguaggio, non definisce colui che si pone per poteri, importanza o qualità al di sopra degli altri bensì, facendo proprio il principio proclamato da Gesù, colui il quale si pone al servizio degli altri: il servo dei servi, il tre volte piccolo. Non c’è bisogno di commentare oltre questo “stravolgimento” di prospettive che Gesù stesso compie essendo sufficiente ribadire che il ministero, così inteso, appare indissolubilmente legato alla dimensione di servizio al prossimo. Ebbene, la storia della Chiesa post-conciliare conosce la riscoperta di questo concetto di “ministerialità” e da questo attinge nuova linfa per l’edificazione del “popolo di Dio”. Se con il Concilio di Trento tutto venne accentrato nella figura del presbitero, con il Concilio Vaticano II si avverte un’inversione di tendenza verso una crescente coresponsabilizzazione pastorale del laicato e, come si disse, del suo essere assieme ai propri pastori un solo popolo.  Non si può a questo punto capire la figura del ministro straordinario della Comunione se non si parte dai tipi di ministero che la Chiesa definisce. Ve ne sono infatti di tre tipi diversi [4]. Si conoscono:
- Ministeri ordinati, cioè quelli che si basano sul Sacramento dell’Ordine, come l’Episcopato, il Presbiterato e il Diaconato;  
- Ministeri istituiti (detti anche laicali), cioè quelli conferiti a fedeli laici basati sul Sacramento del Battesimo e sulla concreta realtà della Chiesa come comunione di fede ed amore, attualmente se ne contano due, il Lettorato e l’Accolitato;  
- Ministeri di fatto, cioè conferiti, ancorché una tantum, per concrete esigenze anche estemporanee delle chiese locali.  
Partendo dalla precedente suddivisione è chiaro che il ministero straordinario dell’Eucaristia rientra nella categoria dei ministeri di fatto. Tuttavia, per evitare di ingenerare confusione circa il concetto di ministerialità, è bene fin da ora sottolineare che la Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium dispone che ciascun ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza [5]. Anche se ad una prima lettura la norma sembrerebbe vincolare i vari soggetti ad una vecchia immagine “gerarchico-piramidale” della Chiesa, ad un esame più attento, al contrario, essa suona come un monito per vivere la ministerialità sempre associata al “senso di responsabilità” che essa comporta. Per essere veramente tale, allora, la ministerialità nella Chiesa e per la Chiesa va vissuta nella prospettiva complessa di diritti, doveri e competenze [6].  Da quando fin qui detto, già si comprende chi è “ministro straordinario dell’Eucarestia”; ebbene esso è stato già a suo tempo puntualmente definito dall’istruzione Immensae Caritatis del 1973, come “il battezzato e cresimato adulto, uomo o donna, incaricato della distribuzione del pane eucaristico, sia durante che fuori dalla celebrazione della Messa” [7]. E’ importante sottolineare il “salto di qualità” compiuto con questo documento; basti pensare infatti che con il vecchio Codice di Diritto Canonico (1917) al laico era addirittura proibito toccare i vasi con le specie consacrate. Questo provvedimento, che seguiva di qualche anno la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, porta quindi nuova linfa alla Chiesa contribuendo allo sforzo già in essere per passare da una struttura gerarchica ad una ministeriale, che meglio si addiceva al nuovo portato del “popolo di Dio” [8]. Due principi si pongono in modo particolare questo fine, quando si afferma che Cristo continuamente dispensa i suoi ministeri con i quali ci aiutiamo (tutti, laici e religiosi) a salvarci [9] ed inoltre quando afferma che lo Spirito Santo dispensa tra tutti i fedeli grazie speciali grazie alle quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere ed uffici utili alla Chiesa [10].  L’istruzione Immensae Caritatis afferma che il ministero straordinario della Comunione è un fedele laico il quale, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà coltivare la pietà verso la Santissima Eucaristia, nonché essere testimone di Cristo per gli altri fedeli (ciò che viene definito come “vita eucaristica”), dispone inoltre che nessuno potrà essere nominato a questoincarico qualora la cosa potrebbe essere motivo di stupore per gli altri fedeli [11]. Ciò da una parte evidenzia il legame che deve esistere tra la comunità cristiana e il ministro, dall’altro sottolinea come la distribuzione della Comunione non è un semplice gesto liturgico, ancorché ricco di significato, bensì il contributo all’edificazione della Chiesa con tutti i fedeli, soprattutto gli anziani e gli ammalati, destinatari in primis della grazia dell’istituzione del ministro della Comunione [12]. Prima di passare in rassegna le facoltà (non di diritti trattasi) concesse al ministro, è bene partire da una precisazione. La dizione “ministro straordinario della Comunione” potrebbe trarre in inganno, il caposaldo di questo ministero è infatti la distribuzione dell’Eucaristia e non già la consacrazione che rimane compito esclusivo del presbitero. Una definizione meno equivoca in questo senso, potrebbe essere allora “ministro straordinario della distribuzione della Comunione”, descrivendo così più chiaramente i contorni dell’incarico attribuito. Il fedele scelto per questo servizio alla Chiesa, riceve un apposito mandato da parte dell’Ordinario del luogo di residenza con il quale ha facoltà di distribuire l’Eucaristia agli altri fedeli e di portarla ad infermi ed ammalati presso il loro domicilio. Il mandato conferito, ha una durata variabile a seconda dei casi, che va dai tre ai cinque anni, in ciò infatti si sostanzia la straordinarietà del ministero, che non è concesso a vita, ed è vincolato anche alla frequenza di appositi corsi volti ad approfondire le verità teologiche inerenti alla pietà eucaristica [13]. Il mandato anzidetto è concesso dall’Ordinariodiocesano sulla base delle concrete esigenze espresse dalle singole parrocchie ed il ministro è autorizzato a compiere questo servizio solamente nell’ambito territoriale della parrocchia d’appartenenza. Il ministro straordinario della Comunione ha quindi facoltà di (in ordine d’importanza):
1. Portare la Santa Comunione al domicilio di anziani, ammalati ed infermi impossibilitati a recarsi in Chiesa. E’ questo lo scopo principale che ha spinto all’istituzione di questo ministero! Portare Gesù a coloro che hanno più bisogno di lui in modo particolare nei giorni festivi ed in contiguità con le celebrazioni liturgiche in modo da creare veramente il senso della “comunità celebrante” con tutti i fedeli anche anziani ed ammalati [14]. Invero in questi casi il ministro si fa portatore del duplice dono del pane consacrato e della Parola di Dio secondo le modalità stabilite nel rito della Comunione agli Infermi data dal ministro straordinario [15].
2. Distribuire la Comunione durante la S. Messa solo qualora si avverino entrambe le seguenti condizioni: quando il numero dei fedeli è tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione e quando non ci siano altri presbiteri o diaconi presenti. E’ qui il caso di sottolineare che la presenza di un ministro non dispensa in alcun modo il presbitero dal suo ufficio di distribuzione della Santa Comunione! E’ inoltre il caso di sottolineare che al ministro è consentito di comunicare solo i fedeli presenti in assemblea e non quelli posizionati nel presbiterio, inoltre è bene rammentare che quando ministro e celebrante comunicano in assemblea quest’ultimo dovrebbe rimanere in posizione sopraelevata rispetto al primo (ad esempio un gradino più in alto) in modo tale da rendere chiaro che di ministero straordinario trattasi e che la distribuzione della Comunione in chiesa è sempre ecomunque compito primario del presbitero.
3. Qualora una comunità manchi del presbitero o del diacono, il ministro straordinario della Comunione può essere autorizzato a guidare la celebrazione domenicale limitandosi evidentemente alla Liturgia della Parola del giorno e alla successiva distribuzione ai fedeli dell’Eucaristia [16].
4. Distribuire la Comunione al di fuori della S. Messa in chiesa o in un oratorio in cui sia conservata l’Eucaristia.
5. Esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli la Santissima Eucaristia nell’ostensorio o deponendo la pisside sull’altare e ricollocandola al termine nuovamente nel tabernacolo.
6. Comunicarsi direttamente (attingendo cioè direttamente ai Sacri vasi).
In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, la definizione giuridica del ministero straordinario dell’Eucaristia (o meglio del m ministero straordinario della distribuzione della Comunione) può discendere dall’accurata analisi del suo stesso nome. “Ministro” evidenzia la dimensione di servizio alla comunità che deve caratterizzare i compiti a lui attribuiti; “straordinario” significa in senso giuridico non-permanente, temporaneo, ausiliario e subordinato al presbitero; “distribuzione della Comunione” definisce in maniera esaustiva le sue facoltà, cioè il distribuire la Comunione ai fedeli durante la celebrazione della Messa ovvero al di fuori da essa ad anziani ed ammalati secondo le norme canonistiche vigenti.

[1] Cfr. A. RICCARDI, Il potere del Papa. Da Pio XII a Paolo VI , Bari, 1997, M. GUASCO, E. GUERRIERO, F. TRANIELLO, Storia della Chiesa – La Chiesa del Vaticano II, Milano, 1994.  
[2] A. BERGAMINI, Il ministro straordinario della Comunione, Milano, 1991, p. 13. [3] Appare evidente che questafacoltà rimane legata al concetto teologico di transustanziazione, cioè della presenza reale e permanente di Cristo nelle Sacre Specie. Anche se questo aspetto sarà sviluppato nel corso dei secoli è del tutto ovvio che la distribuzione del pane eucaristico fuori dalla Messa è legata al permanere in esso anche dopo la consacrazione della presenza reale di Cristo. In
un contesto di consustanziazione o di transfinalizzazione infatti (come fa il mondo protestante), parlare di distribuzione dell’Eucaristia al di fuori della Messa non ha ontologicamente alcun senso teologico.  
[4] A. BERGAMINI, op. cit. , p. 14.
[5] Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 29.
[6] Cfr. A. BERGAMINI, op. cit. , pp. 16 e ss.
[7] E’ importante sottolineare in questo contesto il contributo tutto particolare che la donna può portare a questo ministero, soprattutto nella misura in cui esso è vissuto nella dimensione della carità nei confronti di anziani,handicappati ed infermi. In questo mondo infatti si esplica in modo sublime la sollecitudine femminile verso il dolore e la sofferenza contribuendo ad un efficace apostolato d’ambiente sempre coadiuvato dal presbitero.
[8] Si sottolinea che all’epoca Paolo VI intendeva il compito del ministro straordinario della distribuzione dellaComunione soprattutto per i paesi di missione. In essi infatti i sacerdoti erano e sono in numero ridotto ed i villaggi sono a notevole distanza l’uno dall’altro con vie d’accesso a volte disagiate: in questo quadro, la possibilità di istruire singoli fedeli per la distribuzione dell’Eucaristia era un compito di grande importanza.
[9] Cfr. Lumen Gentium, n. 7.
[10] Cfr. Lumen Gentium, n. 12.
[11] Cfr. Istruzione Immensae Caritatis.
[12] E’ qui solo il caso di far presente che ogni vocazione nella Chiesa, nasce dalla Comunità e non
dalla mera volontà del singolo individuo, in questo senso quindi si esprime il documento citato.
[13] La nomina di ministri straordinari della Comunione a tempo determinato, consente alle varie Diocesi di modificare con continuità l’elenco degli idonei in modo da consentire anche una certa “rotazione” dell’incarico tra i fedeli interessati.
[14] Cfr. Istruzione Eucharisticum mysterium, 1967, n. 40.
[15] Cfr. Comunione agli infermi data dal ministro straordinario, Milano, 1999.
[16] Cfr. Disposizioni della Congregazione per il Culto Divino, 1988, nn. 27, 35, 37.

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